Il regime patrimoniale adottato per il matrimonio fa riferimento alla propriet
à
dei beni personali dei coniugi. In alcuni casi, la coppia, pu
ò
decidere di mantenere divisa la loro sfera economica, in altri, invece, pu
ò
optare per una comunione di tutto ci
ò
che li riguarda.
Ad ogni modo, I beni personali da considerare, per
ò
, non corrispondono a tutti i possedimenti di marito e moglie, ma solamente al patrimonio personale di ciascuno dal momento del matrimonio.
Ci
ò
significa che una casa, un
’
auto o un altro oggetto acquistato prima di sposarsi, rimane del diretto proprietario, in ogni caso, indipendentemente dal regime scelto.
In particolare, rimangono beni esclusivamente personali e non costituiscono oggetto della comunione quelli elencati nell
’
art 179 del codice civile ovvero:
a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalit
à
o nel testamento non
è
specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonch
é
la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacit
à
lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purch
é
ci
ò
sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.
L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683 del codice civile (es. le navi, i galleggianti e gli aeromobili iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione; gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico) effettuato dopo il matrimonio è escluso dalla comunione quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge.