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Permessi e documenti

Chiedere la cittadinanza italiana

Anagrafe e stato civile

Servizio attivo

Il termine cittadinanza indica uno status, denominato civitatis, al quale l ’ ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici.    


Un'immagine generica segnaposto con angoli arrotondati in una figura.

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a:

  • Allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall articolo 4, comma 1, lettera c), Legge 5 febbraio 1992, n. 91;
  • allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;
  • allo straniero che ha prestato servizio, anche all estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
  • al cittadino di uno Stato membro delle Comunit à europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
  • all apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
  • allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
  •  

    Descrizione

    La cittadinanza si acquista automaticamente:

    • per nascita da genitore italiano: si parla di ius sanguinis, ovvero per discendenza diretta da almeno un genitore in possesso della cittadinanza italiana. Un bambino  è italiano se almeno uno dei genitori è italiano;
    • per nascita sul territorio italiano: un bambino nato in Italia da genitori ignoti o apolidi o stranieri appartenenti a Stati la cui legislazione non preveda la trasmissione della cittadinanza dei genitori al figlio nato allestero acquista la cittadinanza italiana. È inoltre considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza;
    • per adozione:  il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza di diritto;
    • per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione:  se un cittadino italiano riconosce, in un momento successivo alla nascita, un  figlio minorenne, questi acquista automaticamente la cittadinanza italiana. Se maggiorenne, questi conserva la propria cittadinanza ma può (entro un anno dal riconoscimento, dalla dichiarazione giudiziale o dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero) dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana;
    • per acquisto o riacquisto da parte dei genitori:  il figlio minore di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana acquista direttamente la cittadinanza purché conviva in modo stabile ed effettivo con esso.

    La cittadinanza può essere concessa anche nel caso in cui lo straniero abbia reso eminenti servizi allItalia, o nel caso in cui intercorra un eccezionale interesse dello Stato.

    • La cittadinanza si può invece richiedere:
    • per acquisto volontario:  lo straniero o apolide, ovunque nato, di cui il padre o la madre (o ascendente in linea retta fino al secondo grado) siano stati cittadini italiani per nascita, acquista la cittadinanza italiana in presenza di determinati requisiti (svolgendo servizio militare nelle forze armate e dichiarando preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana; assumendo pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche allestero e dichiarando di voler acquistare la cittadinanza italiana; oppure risiedendo legalmente in Italia per due anni al compimento dei 18 anni e dichiarando, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana);
    • per nascita sul territorio italiano da genitori stranieri: un bambino nato in Italia da genitori stranieri può richiedere la cittadinanza solo dopo aver compiuto 18 anni se fino a quel momento abbia risieduto in Italia legalmente e ininterrottamente;
    • per matrimonio o unione civile;
    • per residenza (c.d. naturalizzazione).

     

     

    Come fare

    Lo straniero può presentare la domanda di cittadinanza italiana  esclusivamente ON LINE, registrandosi sul portale del Ministero dell'Interno al seguente link:  www.portaleservizi.dlci.interno.it

    Dal 18 giugno 2015 questa è la sola modalit à di presentazione ammessa.

     

    Cosa serve

    Eseguita la registrazione, che per i residenti in Italia richiede il possesso dello   SPID, lo straniero dovr à compilare telematicamente il modulo di domanda, indicare nell'apposito spazio gli estremi della marca da bollo e allegare in formato elettronico, nelle apposite sezioni del modulo, tutta la documentazione richiesta. Terminata la procedura di registrazione, al cittadino straniero richiedente viene rilasciato il numero della pratica necessario a rintracciare lo stato di avanzamento della richiesta sul portale dedicato e viene attivata l istruttoria. Dopo aver presentato la domanda, collegandosi al portale lo straniero potr à visualizzare tutte le comunicazioni a lui inviate dalla Prefettura concernenti l'avvenuta accettazione della sua domanda e l'avvio del procedimento e l'eventuale irregolarit à della documentazione allegata.  

     

      Cosa si ottiene

      L acquisto della cittadinanza italiana.

       

      Tempi e scadenze

      Quanto costa

      Il contributo richiesto per gli atti relativi alla cittadinanza italiana è di 250 euro (pi ù una marca da bollo da 16,00 euro).

       

      Accedi al servizio

      Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

      Casi particolari

      La cittadinanza per nascita sul territorio italiano da genitori stranieri

      Lart. 4, comma 2, della Legge n. 91/92 stabilisce che gli stranieri nati in Italia possono acquistare la cittadinanza italiana se hanno risieduto nel territorio nazionale legalmente e senza interruzioni fino al compimento della maggiore età. La dichiarazione si presenta direttamente presso il proprio Comune di residenza che, nei sei mesi precedenti al compimento dei diciotto anni, deve comunicare allinteressato che, entro il termine di un anno dal compimento della maggiore età, può presentare dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza. Se il Comune di residenza non fornisce tale informazione, il neo maggiorenne potrà formalizzare la richiesta anche dopo il compimento dei 19 anni. In questa specifica ipotesi di Ius soli non è richiesto il soddisfacimento né del requisito reddituale né di quello penale.

      La cittadinanza per matrimonio/unione civile

      Lart. 5 della Legge n. 91/92 prevede che il cittadino, straniero o apolide, coniugato con cittadino/a italiano/a può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio o unione civile, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero qualora, al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. Nel caso ci siano dei figli, nati o adottati dalla coppia, i termini previsti si riducono della metà.

      Per presentare la domanda di cittadinanza in questa ipotesi è necessario attestare la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1; non è invece richiesto alcun requisito reddituale.

        La cittadinanza per residenza

      La legge prevede diversi termini di residenza a seconda delle varie ipotesi ed impone obbligatoriamente che la residenza sia  legale (regolare permesso di soggiorno e continuità delliscrizione anagrafica), ininterrotta ed attuale  fino alla conclusione della procedura di concessione della cittadinanza.

      Può richiedere la cittadinanza per residenza:

      • cittadino extracomunitario residente in Italia da almeno 10 anni;
      • cittadino U.E. residente in Italia da almeno 4 anni;
      • cittadino apolide o rifugiato residente in Italia da almeno 5 anni dal riconoscimento dello  status;
      • cittadino straniero maggiorenne nato in Italia e residente da almeno 3 anni (fuori dallipotesi prevista dallart. 4, comma 2, della Legge n. 91/92);
      • cittadino straniero con genitori o ascendenti in linea retta di secondo grado che siano stati cittadini italiani per nascita, dopo 3 anni di residenza in Italia (fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c) Legge n. 91/92);
      • cittadino straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano, residente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione;
      • cittadino straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano;
      • dopo 7 anni di residenza nel caso di straniero affiliato da cittadino italiano prima dellentrata in vigore della L. 184/1983 (art. 21 L. 91/1992).

      Attenzione!  Per tutti i cittadini stranieri che presentano domanda di cittadinanza per residenza, oltre alla certificazione della conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1, è richiesto il possesso di un altro requisito, quello del  reddito personale o familiare  (in questultimo caso si intende il reddito di tutti i componenti registrati nello stesso stato di famiglia del richiedente). Il reddito da certificare è quello relativo ai tre anni precedenti quello in cui si presenta la domanda di cittadinanza, nei seguenti limiti annuali:

      • euro 8.263,31  per richiedenti senza persone a carico;
      • euro 11.362,05  per richiedenti con coniuge a carico, aumentabili di euro 516,00 per ogni ulteriore persona a carico.

      Tale limite reddituale deve sussistere ed essere garantito per tutta la durata della procedura di concessione della cittadinanza.

       

      Ulteriori informazioni

      RIFERIMENTI NORMATIVI

      Legge 5 febbraio 1992, n. 91. Nuove norme sulla cittadinanza

      DPR 12 ottobre 1993, n. 572. Regolamento di esecuzione

      DPR 18 aprile 1994, n. 362 Regolamento dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana  

      DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2020, n. 130

      Legge 18 dicembre 2020, n. 173

       

      Condizioni di servizio

      Dal momento della presentazione della domanda, il Ministero dell Interno avr à 24 mesi di tempo, prorogabili discrezionalmente fino ad un massimo di 36, per emettere un provvedimento finale (positivo o negativo).

       

      Canale fisico

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      Contatti

      Area amministrativa

      Sede principale

      85100 Via Ciciniello 10

      Telefono: 09716587445

      Email: giovanni.albano@wemapp.eu

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