Con l
’
entrata in vigore del decreto legge n. 132/2014, in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge n. 898/1970 in caso di divorzio,
è
possibile per i coniugi che intendono separarsi o divorziare consensualmente sottoscrivere un accordo di separazione o di divorzio innanzi all
’
Ufficiale dello Stato Civile, con l
’
assistenza facoltativa di un avvocato.
Competente a ricevere l
’
accordo
è
il Comune in cui
è
stato celebrato il matrimonio o quello in cui uno dei due coniugi attualmente risiede oppure il Comune dove
è
stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso/acattolico o celebrato all'estero
L
’
accordo pu
ò
essere concluso quando non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (vengono considerati i figli di entrambi i coniugi o anche di uno solo di essi); inoltre, non pu
ò
contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale) mentre si pu
ò
concordare il riconoscimento di un assegno di mantenimento.
Trascorso un mese dalla sottoscrizione dell
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accordo, i coniugi devono presentarsi nuovamente in Comune, nella data stabilita con l
’
ufficio preposto, pena la nullit
à
, per la conferma della scelta mediante nuova dichiarazione.
Se l
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accordo viene confermato si procede immediatamente ad effettuare le dovute annotazioni negli atti di matrimonio. Gli effetti dell
’
accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso.
Quando tra i coniugi ci sono figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti,
è
possibile concludere gli accordi di separazione o divorzio davanti all
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avvocato (Decreto legge 12/09/2014, n. 132, art. 6).
Una volta ottenuto il nullaosta dal Procuratore della Repubblica (in caso di assenza di figli minori) o l
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autorizzazione del presidente del tribunale (in caso di presenza di figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti), l'avvocato trasmette copia dell
’
accordo all
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ufficio di stato civile del Comune di celebrazione del matrimonio per la trascrizione.
Restano di esclusiva competenza dell
’
autorit
à
giudiziaria gli annullamenti dei matrimoni e le delibazioni di sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio religioso. Con l
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annullamento si dichiara non valido un matrimonio fin dalla sua origine, mentre con il divorzio si scioglie un matrimonio valido.
Dal 26 maggio 2015, per effetto della legge n. 55/2015, si pu
ò
divorziare dopo solo un anno di separazione (in precedenza erano tre), termine ridotto ulteriormente a sei mesi nel caso in cui la separazione sia consensuale.