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Permessi e documenti

Chiedere il divorzio o la separazione

Anagrafe e stato civile

Servizio attivo

I coniugi che, di comune accordo, decidono di separarsi o divorziare possono farlo sottoscrivendo l ’ accordo stabilito innanzi all ’ Ufficiale dello Stato Civile.  


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A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a:

Possono chiedere il divorzio o la separazione davanti all Ufficiale di Stato Civile o, in mancanza di questi, davanti al Sindaco, i coniugi in possesso dei seguenti requisiti: il matrimonio deve essere stato celebrato in forma civile o in forma religiosa e, nel caso di matrimonio celebrato allestero, deve essere stato trascritto;   uno dei due coniugi deve essere residente nel Comune dove si intende presentare la richiesta ; non devono avere figli minori di età, figli maggiorenni portatori di handicap grave o figli economicamente non autosufficienti.  

Descrizione

Con l entrata in vigore del decreto legge n. 132/2014, in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge n. 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendono separarsi o divorziare consensualmente sottoscrivere un accordo di separazione o di divorzio innanzi all Ufficiale dello Stato Civile, con l assistenza facoltativa di un avvocato.

Competente a ricevere l accordo è il Comune in cui è stato celebrato il matrimonio o quello in cui uno dei due coniugi attualmente risiede oppure il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso/acattolico o celebrato all'estero

L accordo pu ò essere concluso quando non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (vengono considerati i figli di entrambi i coniugi o anche di uno solo di essi); inoltre, non pu ò contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale) mentre si pu ò concordare il riconoscimento di un assegno di mantenimento.

Trascorso un mese dalla sottoscrizione dell accordo, i coniugi devono presentarsi nuovamente in Comune, nella data stabilita con l ufficio preposto, pena la nullit à , per la conferma della scelta mediante nuova dichiarazione.

Se l accordo viene confermato si procede immediatamente ad effettuare le dovute annotazioni negli atti di matrimonio. Gli effetti dell accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Quando tra i coniugi ci sono figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, è possibile concludere gli accordi di separazione o divorzio davanti all avvocato (Decreto legge 12/09/2014, n. 132, art. 6).

Una volta ottenuto il nullaosta dal Procuratore della Repubblica (in caso di assenza di figli minori) o l autorizzazione del presidente del tribunale (in caso di presenza di figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti), l'avvocato trasmette copia dell accordo all ufficio di stato civile del Comune di celebrazione del matrimonio per la trascrizione.

Restano di esclusiva competenza dell autorit à giudiziaria gli annullamenti dei matrimoni e le delibazioni di sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio religioso. Con l annullamento si dichiara non valido un matrimonio fin dalla sua origine, mentre con il divorzio si scioglie un matrimonio valido.

Dal 26 maggio 2015, per effetto della legge n. 55/2015, si pu ò divorziare dopo solo un anno di separazione (in precedenza erano tre), termine ridotto ulteriormente a sei mesi nel caso in cui la separazione sia consensuale.

 

Come fare

I coniugi, o uno solo dei due, devono presentarsi all Ufficio di Stato Civile del Comune competente a ricevere l accordo per comunicare la volont à di separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio.

Il Comune competente pu ò essere il Comune nel quale è stato celebrato il matrimonio, quello in cui uno dei due coniugi attualmente risiede, il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso/acattolico o celebrato all'estero.

In tale circostanza bisogna presentare i moduli preposti dal Comune ,per l acquisizione dei dati necessari, debitamente compilati, le copie dei documenti di identit à in corso di validit à di entrambe i coniugi e la ricevuta del pagamento per i costi richiesti.

Gli altri documenti occorrenti, se in possesso di altra Pubblica Amministrazione italiana, vengono acquisiti d ufficio; in caso contrario devono essere prodotti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge. Una volta ottenuta la documentazione necessaria, l'Ufficio di Stato Civile, concorda con gli interessati il giorno per ricevere l' accordo di separazione o divorzio .

In tale data i coniugi devono presentarsi davanti all Ufficiale di Stato Civile per sottoscrivere l accordo, muniti del documento di identit à valido.

Se uno o entrambi i coniugi decidono di avvalersi della presenza di un avvocato questi è tenuto a presentare documento di identit à valido e tesserino professionale attestante l appartenenza all Ordine degli avvocati.

Nel caso di coniugi assistiti da un interprete, l interprete, munito di documento di riconoscimento valido, deve prestare giuramento di bene e fedelmente adempiere all incarico ricevuto.

 

Cosa serve

La documentazione necessaria è :

  • Carta di identit à valida e sua copia;
  • atto di matrimonio;
  • certificato di residenza;
  •  stato di famiglia;
  • dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi;
  • copia del codice fiscale di entrambi;
  • modulo preposto dal Comune debitamente compilato;
  • Ricevuta attestante il pagamento dovuto.

 

    Cosa si ottiene

    Presso l'Ufficio comunale di Stato Civile si pu ò ottenere:

    • la separazione personale;
    • lo scioglimento del matrimonio civile;
    • la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso;
    • la modifica degli accordi di separazione e divorzio gi à stipulati.

     

     

    Tempi e scadenze

    Quanto costa

    Il costo pari a 16 euro è da corrispondere prima della redazione dell'accordo.

     

    Accedi al servizio

    Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

    Ulteriori informazioni

    Normativa di riferimento

    • Legge n. 55 del 6/05/2015 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonch é di comunione tra i coniugi;
    • Legge n. 162 del 10/11/2014 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile;
    • D.M. del 27/02/2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici";
    • D.P.R. n. 396 del 3/11/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.

     

     

    Condizioni di servizio

    L ufficio di Stato Civile del Comune è tenuto a concordare con i coniugi un secondo appuntamento per confermare la validit à dell accordo fatto a partire da 30 giorni dalla sottoscrizione dell accordo stesso.

     

    Canale fisico

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    Documenti

    [Espandi]
    Richiesta di cessazione o scioglimento
    [Espandi]
    Richiesta di separazione

    Contatti

    Area amministrativa

    Sede principale

    85100 Via Ciciniello 10

    Telefono: 09716587445

    Email: giovanni.albano@wemapp.eu

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    Unità test 9 - Consiglio comunale

    Luogo test

    85100 Viale del Basento, 56, Potenza

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