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Permessi e documenti

Chiedere il divorzio o la separazione

Anagrafe e stato civile

Servizio attivo

I coniugi che, di comune accordo, decidono di separarsi o divorziare possono farlo sottoscrivendo l ’ accordo stabilito innanzi all ’ Ufficiale dello Stato Civile.  


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A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a:

Possono chiedere il divorzio o la separazione davanti all Ufficiale di Stato Civile o, in mancanza di questi, davanti al Sindaco, i coniugi in possesso dei seguenti requisiti: il matrimonio deve essere stato celebrato in forma civile o in forma religiosa e, nel caso di matrimonio celebrato allestero, deve essere stato trascritto;   uno dei due coniugi deve essere residente nel Comune dove si intende presentare la richiesta ; non devono avere figli minori di età, figli maggiorenni portatori di handicap grave o figli economicamente non autosufficienti.  

Descrizione

Con l entrata in vigore del decreto legge n. 132/2014, in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge n. 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendono separarsi o divorziare consensualmente sottoscrivere un accordo di separazione o di divorzio innanzi all Ufficiale dello Stato Civile, con l assistenza facoltativa di un avvocato.

Competente a ricevere l accordo è il Comune in cui è stato celebrato il matrimonio o quello in cui uno dei due coniugi attualmente risiede oppure il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso/acattolico o celebrato all'estero

L accordo pu ò essere concluso quando non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (vengono considerati i figli di entrambi i coniugi o anche di uno solo di essi); inoltre, non pu ò contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale) mentre si pu ò concordare il riconoscimento di un assegno di mantenimento.

Trascorso un mese dalla sottoscrizione dell accordo, i coniugi devono presentarsi nuovamente in Comune, nella data stabilita con l ufficio preposto, pena la nullit à , per la conferma della scelta mediante nuova dichiarazione.

Se l accordo viene confermato si procede immediatamente ad effettuare le dovute annotazioni negli atti di matrimonio. Gli effetti dell accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Quando tra i coniugi ci sono figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, è possibile concludere gli accordi di separazione o divorzio davanti all avvocato (Decreto legge 12/09/2014, n. 132, art. 6).

Una volta ottenuto il nullaosta dal Procuratore della Repubblica (in caso di assenza di figli minori) o l autorizzazione del presidente del tribunale (in caso di presenza di figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti), l'avvocato trasmette copia dell accordo all ufficio di stato civile del Comune di celebrazione del matrimonio per la trascrizione.

Restano di esclusiva competenza dell autorit à giudiziaria gli annullamenti dei matrimoni e le delibazioni di sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio religioso. Con l annullamento si dichiara non valido un matrimonio fin dalla sua origine, mentre con il divorzio si scioglie un matrimonio valido.

Dal 26 maggio 2015, per effetto della legge n. 55/2015, si pu ò divorziare dopo solo un anno di separazione (in precedenza erano tre), termine ridotto ulteriormente a sei mesi nel caso in cui la separazione sia consensuale.

 

Come fare

I coniugi, o uno solo dei due, devono presentarsi all Ufficio di Stato Civile del Comune competente a ricevere l accordo per comunicare la volont à di separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio.

Il Comune competente pu ò essere il Comune nel quale è stato celebrato il matrimonio, quello in cui uno dei due coniugi attualmente risiede, il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso/acattolico o celebrato all'estero.

In tale circostanza bisogna presentare i moduli preposti dal Comune ,per l acquisizione dei dati necessari, debitamente compilati, le copie dei documenti di identit à in corso di validit à di entrambe i coniugi e la ricevuta del pagamento per i costi richiesti.

Gli altri documenti occorrenti, se in possesso di altra Pubblica Amministrazione italiana, vengono acquisiti d ufficio; in caso contrario devono essere prodotti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge. Una volta ottenuta la documentazione necessaria, l'Ufficio di Stato Civile, concorda con gli interessati il giorno per ricevere l' accordo di separazione o divorzio .

In tale data i coniugi devono presentarsi davanti all Ufficiale di Stato Civile per sottoscrivere l accordo, muniti del documento di identit à valido.

Se uno o entrambi i coniugi decidono di avvalersi della presenza di un avvocato questi è tenuto a presentare documento di identit à valido e tesserino professionale attestante l appartenenza all Ordine degli avvocati.

Nel caso di coniugi assistiti da un interprete, l interprete, munito di documento di riconoscimento valido, deve prestare giuramento di bene e fedelmente adempiere all incarico ricevuto.

 

Cosa serve

La documentazione necessaria è :

  • Carta di identit à valida e sua copia;
  • atto di matrimonio;
  • certificato di residenza;
  •  stato di famiglia;
  • dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi;
  • copia del codice fiscale di entrambi;
  • modulo preposto dal Comune debitamente compilato;
  • Ricevuta attestante il pagamento dovuto.

 

    Cosa si ottiene

    Presso l'Ufficio comunale di Stato Civile si pu ò ottenere:

    • la separazione personale;
    • lo scioglimento del matrimonio civile;
    • la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso;
    • la modifica degli accordi di separazione e divorzio gi à stipulati.

     

     

    Tempi e scadenze

    5giorni

    Presa in carico

    Dopo aver presentato la tua richiesta, il comune avvia il procedimento e prenderà in carico la tua domanda in 5 giorni.

    10giorni

    Eventuale richiesta di integrazioni

    Durante l'istruttoria, potrebbero essere necessarie integrazioni. Il comune ti invierà una richiesta di integrazioni entro 10 giorni dall'avvio del procedimento.

    30giorni

    Conclusione del procedimento

    Il procedimento amministrativo sarà concluso entro un massimo di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, fatta salva eventuale diversa tempistica prevista dalla normativa e dai regolamenti comunali vigenti.

    5giorni

    Presa in carico

    Dopo aver presentato la tua richiesta, il comune avvia il procedimento e prenderà in carico la tua domanda in 5 giorni.

    10giorni

    Eventuale richiesta di integrazioni

    Durante l'istruttoria, potrebbero essere necessarie integrazioni. Il comune ti invierà una richiesta di integrazioni entro 10 giorni dall'avvio del procedimento.

    30giorni

    Conclusione del procedimento

    Il procedimento amministrativo sarà concluso entro un massimo di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, fatta salva eventuale diversa tempistica prevista dalla normativa e dai regolamenti comunali vigenti.

    Quanto costa

    Il costo pari a 16 euro è da corrispondere prima della redazione dell'accordo.

     

    Accedi al servizio

    Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

    Ulteriori informazioni

    Normativa di riferimento

    • Legge n. 55 del 6/05/2015 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonch é di comunione tra i coniugi;
    • Legge n. 162 del 10/11/2014 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile;
    • D.M. del 27/02/2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici";
    • D.P.R. n. 396 del 3/11/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.

     

     

    Condizioni di servizio

    L ufficio di Stato Civile del Comune è tenuto a concordare con i coniugi un secondo appuntamento per confermare la validit à dell accordo fatto a partire da 30 giorni dalla sottoscrizione dell accordo stesso.

     

    Canale fisico

    Nessun risultato

    Documenti

    [Collassa]
    Richiesta di cessazione o scioglimento
    Istanza

    Documento di identità in corso di validità

    Istanza

    Ulteriori documenti allegati

    Istanza

    Dichiarazione resa all’ufficiale di stato civile - Dichiarazione sostitutiva di atto notorietà per figlio maggiorenne

    Scarica modello
    Integrazione

    Risposta integrazione

    Istanza

    DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER CESSAZIONE_SCIOGLIMENTO

    Scarica modello
    [Espandi]
    Richiesta di separazione

    Contatti

    Area amministrativa

    Sede principale

    85100 Via Ciciniello 10

    Telefono: 09711746168

    Email: giovanni.albano@wemapp.eu

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    Unità test 9 - Consiglio comunale

    Luogo test

    85100 Viale del Basento, 56, Potenza

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