I soggetti che intendono organizzare eventi, spettacoli, intrattenimenti devono presentare specifiche pratiche agli uffici competenti, mentre la polizia locale 
        è
         tenuta alla verifica degli adempimenti e alla tenuta della sicurezza pubblica. 
      
    
    
      Le tipologie di pratiche sono le seguenti:
    
    
      - 
        
          autorizzazione dell
          ’
          attivit
          à
           per spettacoli/intrattenimenti superiore a 200 persone (oppure che si protrae oltre le ore 24 del giorno di inizio) e superiori a 5000 persone; 
        
      
- 
        Scia nel caso di spettacoli/intrattenimenti inferiori a 200 persone o che si protraggono prima delle ore 24 del giorno di inizio; 
      
- 
        bozza di relazione tecnica; 
      
- 
        bozza di piano di emergenza; 
      
- 
        delibera di indirizzo all'effettuazione di manifestazione cittadina; 
      
- 
        comunicazioni dei motivi ostativi al rilascio di autorizzazione; 
      
- 
        scia temporanea per partecipazione mercati; 
      
- 
        scia sanitaria somministrazione alimenti bevande; 
      
- 
        ordinanze di divieto di somministrazione, consumo, vendita alcolici e/o bevande in bottiglie di vetro. 
      
      
        Le attivit
        à
         in oggetto trovano la disciplina negli articoli 68 e 69 del TULPS.
      
    
    
      
        L'articolo 68 del TULPS attiene le seguenti attivit
        à
        : accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli e trattenimenti, circoli, scuole da ballo e sale pubbliche di audizione.
      
    
    
      
        L'art. 69 attiene pubblici trattenimenti, l'esposizione alla pubblica vista di rarit
        à
        , persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosit
        à
        , audizioni all'aperto.
      
    
    
       
    
    
      
        La differenza tra spettacoli e trattenimenti consiste essenzialmente nel fatto che i primi consisterebbero in divertimenti a cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva (cinema, teatro, ecc.) mentre i trattenimenti costituirebbero divertimenti a cui il pubblico partecipa pi
        ù
         attivamente (feste da ballo, giostre, ecc.). Decisamente importante 
        è
         tipizzare gli elementi e i presupposti in base al quale gli spettacoli pubblici possano essere considerati tali ai fine della necessit
        à
         del rilascio delle licenze di cui agli articoli 68 e TULPS. 
      
    
    
      
         
        
      
    
    
      
        Il rilascio della licenza 
        è
         condizionato ad altro titolo amministrativo, previsto dall
        ’
        articolo 80 del medesimo T.U.L.P.S., che impone all
        ’
        autorit
        à
         di pubblica sicurezza di subordinare l
        ’
        apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo alla verifica di una commissione tecnica, tendente ad accertare la solidit
        à
         e sicurezza della struttura e l
        ’
        esistenza di idonee uscite di sicurezza. Tale disposizione 
        è
         applicabile anche ai luoghi all
        ’
        aperto.
      
    
    
      
        Per eventi fino a un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le 24 ore del giorno di inizio, la licenza 
        è
         sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivit
        à
         di cui all'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
      
    
    
      
        Ci
        ò
         che attiene la sicurezza dei locali e dei luoghi di pubblico spettacolo, compresi i luoghi all'aperto, 
        è
         normato dall'art. 80 del TULPS teso a tutelare la solidit
        à
         e la sicurezza dell'edificio oltre che a disciplinare le vie di fuga e di accesso da garantire in caso di incendio.