I soggetti che intendono organizzare eventi, spettacoli, intrattenimenti devono presentare specifiche pratiche agli uffici competenti, mentre la polizia locale
è
tenuta alla verifica degli adempimenti e alla tenuta della sicurezza pubblica.
Le tipologie di pratiche sono le seguenti:
-
autorizzazione dell
’
attivit
à
per spettacoli/intrattenimenti superiore a 200 persone (oppure che si protrae oltre le ore 24 del giorno di inizio) e superiori a 5000 persone;
-
Scia nel caso di spettacoli/intrattenimenti inferiori a 200 persone o che si protraggono prima delle ore 24 del giorno di inizio;
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bozza di relazione tecnica;
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bozza di piano di emergenza;
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delibera di indirizzo all'effettuazione di manifestazione cittadina;
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comunicazioni dei motivi ostativi al rilascio di autorizzazione;
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scia temporanea per partecipazione mercati;
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scia sanitaria somministrazione alimenti bevande;
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ordinanze di divieto di somministrazione, consumo, vendita alcolici e/o bevande in bottiglie di vetro.
Le attivit
à
in oggetto trovano la disciplina negli articoli 68 e 69 del TULPS.
L'articolo 68 del TULPS attiene le seguenti attivit
à
: accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli e trattenimenti, circoli, scuole da ballo e sale pubbliche di audizione.
L'art. 69 attiene pubblici trattenimenti, l'esposizione alla pubblica vista di rarit
à
, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosit
à
, audizioni all'aperto.
La differenza tra spettacoli e trattenimenti consiste essenzialmente nel fatto che i primi consisterebbero in divertimenti a cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva (cinema, teatro, ecc.) mentre i trattenimenti costituirebbero divertimenti a cui il pubblico partecipa pi
ù
attivamente (feste da ballo, giostre, ecc.). Decisamente importante
è
tipizzare gli elementi e i presupposti in base al quale gli spettacoli pubblici possano essere considerati tali ai fine della necessit
à
del rilascio delle licenze di cui agli articoli 68 e TULPS.
Il rilascio della licenza
è
condizionato ad altro titolo amministrativo, previsto dall
’
articolo 80 del medesimo T.U.L.P.S., che impone all
’
autorit
à
di pubblica sicurezza di subordinare l
’
apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo alla verifica di una commissione tecnica, tendente ad accertare la solidit
à
e sicurezza della struttura e l
’
esistenza di idonee uscite di sicurezza. Tale disposizione
è
applicabile anche ai luoghi all
’
aperto.
Per eventi fino a un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le 24 ore del giorno di inizio, la licenza
è
sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivit
à
di cui all'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Ci
ò
che attiene la sicurezza dei locali e dei luoghi di pubblico spettacolo, compresi i luoghi all'aperto,
è
normato dall'art. 80 del TULPS teso a tutelare la solidit
à
e la sicurezza dell'edificio oltre che a disciplinare le vie di fuga e di accesso da garantire in caso di incendio.