Gli errori, le omissioni e i versamenti mancanti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:
-
dell
’
imposta dovuta;
-
degli interessi,
calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
-
della sanzione in misura ridotta.
La sanzione viene ridotta in base al ritardo con cui viene effettuato il pagamento.
Per la fattispecie di
omesso versamento
:
-
regolarizzazione entro il quattordicesimo giorno dalla data di scadenza (ravvedimento sprint):
la sanzione
è
pari al 0,1% giornaliero per ogni giorno di ritardo
ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo. (Ad esempio se la regolarizzazione avviene il quarto giorno la sanzione sar
à
pari a: 0,1% x 4 = 0,4%. Se la regolarizzazione avviene il quattordicesimo giorno la sanzione sar
à
pari a: 0,1% x 14 = 1,4%);
-
regolarizzazione dal quindicesimo al trentesimo giorno (ravvedimento breve):
la sanzione prevista
è
pari al 1,5% (1/10
del 15%)
ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
-
regolarizzazione dal trentunesimo giorno al novantesimo giorno dalla normale scadenza:
la sanzione
è
pari al 1,67% (1/9
del 15%)
ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
-
regolarizzazione oltre 90 giorni dalla normale scadenza ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale
è
stata commessa la violazione ovvero quando non
è
prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore:
la sanzione
è
pari al 3,75% (1/8 del 30%)
ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo.;
-
regolarizzazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale
è
stata commessa la violazione ovvero, quando non
è
prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore:
sanzioni ridotte al 4,29% (pari ad 1/7 del 30%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
-
regolarizzazione oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale
è
stata commessa la violazione ovvero, quando non
è
prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore:
sanzioni ridotte al 5% (pari ad 1/6 del 30%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo.
Per la fattispecie di
infedele dichiarazione
:
-
regolarizzazione entro 90 giorni dalla normale scadenza:
la sanzione
è
pari al 5,56% (1/9 del 50%)
ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
-
regolarizzazione
entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale
è
stata commessa la violazione ovvero, quando non
è
prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore:
sanzioni ridotte al 6,25% (pari ad 1/8 del 50%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
-
regolarizzazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale
è
stata commessa la violazione ovvero, quando non
è
prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore:
sanzioni ridotte al 7,14% (pari ad 1/7 del 50%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
-
regolarizzazione
oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale
è
stata commessa la violazione ovvero, quando non
è
prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore: sanzioni ridotte al 8,33% (pari ad 1/6 del 50%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo.
Per la fattispecie di
omessa dichiarazione
:
-
regolarizzazione entro 30 giorni:
la sanzione prevista
è
pari al 5% (1/10
del 50%)
ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo, con contestuale presentazione della dichiarazione. In mancanza di imposta dovuta: sanzione in misura fissa di 2,00 euro.
-
regolarizzazione entro il novantesimo giorno:
la sanzione prevista
è
pari al 10% (1/10
del 100%)
ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo, con contestuale presentazione della dichiarazione. In mancanza di imposta dovuta sanzione in misura fissa di 5,00 euro.
Calcolo degli interessi
Gli interessi vanno calcolati a giorni in base al tasso legale (articolo 1284 del codice civile) applicabile:
-
dal 1 gennaio 2017
il tasso di interesse legale
è
fissato
nella misura dello
0,1%
(Decreto
Ministeriale 07 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n. 291 del 14/12/2016).
-
dal 1 gennaio 2018
il tasso di interesse legale
è
fissato nella misura dello
0,3%
(Decreto Ministeriale 13 dicembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15/12/2017);
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dal 1 gennaio 2019
il tasso di interesse legale
è
fissato nella misura dello
0,8%
(Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15/12/2018).
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dal 1 gennaio 2020
il tasso di interesse legale
è
fissato nella misura dello
0,05%
(Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14/12/2019).
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dal 1 gennaio 2021
il tasso di interesse legale
è
fissato nella misura dello
0,01%
(Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11
dicembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 310
del 15/12/2020).
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dal 1 gennaio 2022 il tasso di interesse legale
è
fissato nella misura dello 1,25% (decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15/12/2021).
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dal 1 gennaio 2023
il tasso di interesse legale
è
fissato nella misura del
5% in ragione d'anno (decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292
del 15/12/2022).