Si precisa che per i membri di una stessa famiglia si può provvedere con unico decreto.
Infine, con l’approvazione del Regolamento recante l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie si sono rese operative una serie di norme che prevedono benefici a favore degli orfani di crimini domestici minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti. Collegato al Regolamento si ricorda, per specifico interesse degli Ufficiali di Stato Civile, che dal 16 febbraio 2018 è in vigore la legge 4/2018 - "Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici" (G.U. n. 26 del 10 febbraio 2018): nel dettaglio, l’art. 13 concerne il "cambio del cognome per gli orfani delle vittime di crimini domestici", in base al quale i figli della vittima del reato di cui all'articolo 575 (Omicidio) aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale possono chiedere la modificazione del proprio cognome, ove coincidente con quello del genitore condannato in via definitiva.