Il tipo di adozione pi
ù
diffusa
è
quella di minorenni. L'ente competente
è
il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il bimbo abbandonato.
L'adozione vera e propria
è
preceduta dall'affidamento preadottivo e, una volta intervenuta, spezza ogni vincolo di parentela fra il minore e i suoi familiari naturali, conferendo al bambino lo stato di figlio legittimo degli adottanti.
L
’
adozione
è
quindi un provvedimento che riguarda i minori per i quali il tribunale per i minorenni ha dichiarato lo stato di adottabilit
à
perch
é
privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti per legge ad occuparsene.
In merito all
’
et
à
la legge richiede che:
-
la differenza minima tra adottante e adottato è di 18 anni;
-
la differenza massima tra adottanti ed adottato è di 45 anni per uno dei coniugi, di 55 per l’altro. Tale limite è derogato se i coniugi adottano due o più fratelli, ed ancora se hanno un figlio minorenne naturale o adottivo.